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Nuovo Codice della strada:" Area Pedonale accessibile ai Ciclisti" PDF Stampa E-mail

NUOVO CODICE DELLA STRADA
Art. 3. Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo q...uelli in servizio di emer...genza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
Questo numero è stato così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.(1)
(1) Questo numero è stato inserito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

Art. 50. Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
(1) Questo comma è stato così sostituito dalla L. 3 febbraio 2003, n. 14.