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Lunedì 17 marzo 2008
Doping: " WHEREABOUTS", Istanza conoscitiva al Coni per controlli a sorpresa
l'obiettivo è quello di aprire un tavolo di cofronto sui diritti della persona

 

Questo il pezzo che è andato in rete ieri.
Emanuele

DOPING: 'WHEREABOUTS', ISTANZA CONOSCITIVA AL CONI PER CONTROLLI A SORPRESA
L'OBIETTIVO È QUELLO DI APRIRE UN TAVOLO DI CONFRONTO SUI DIRITTI DELLA PERSONA
Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - Il problema legato ai controlli antidoping a sorpresa e nello specifico al Whereabouts (reperibilità degli atleti) è sempre più sentito nel mondo del ciclismo e non solo. Un problema che tocca tutte le discipline sportive come parte integrante delle regole Wada contro il doping. Il regolamento vale infatti per tutti gli sport, ma i ciclisti sono gli sportivi che più stanno risentendo di queste norme, attuate in modo restrittivo ed hanno già protestato in più di un'occasione, non ultima oggi prima della partenza della Tirreno-Adriatico, contro gli eccessi di questo uso dell'antidoping. Proprio su questo tema, un tesserato della Federazione ciclismo, il direttore di gara Gianfranco Di Pretoro, assistito dagli avvocati Ciro Sindona e Francesco Di Pretoro, hanno inoltrato un'istanza conoscitiva, e sono in attesa di risposta, alla Commissione antidoping del Coni e per conoscenza al Comitato di controllo antidoping, alla Commissione scientifica antidoping, al Comitato per l'esenzione e fini terapeutici, al Comitato Etico e all'Ufficio di Procura antidoping. L'obiettivo è quello di aprire un tavolo di confronto al quale invitare, oltre agli enti preposti all'Antidoping, rappresentanti degli atleti, esperti sportivi, giornalisti, associazioni, autorità amministrative, Forze dell'Ordine, esperti in materie scientifiche e mediche, che nel massimo rispetto delle norme vigenti, superando il consolidato concetto di presunta colpevolezza, vari regole attuative e comportamentali, sia delle istituzioni preposte, sia degli atleti, che abbiano come comune denominatore l'osservanza di quei principi e valori fondamentali: rispetto, dignità, libertà, tutela. L'intervento presso gli enti del Coni preposti all'antidoping serve a sensibilizzare enti ed istituzioni pubbliche e private al rispetto del presente sacrosanto ed inviolabile principio: l'esigenza di garantire la lealtà e la correttezza sportiva non può sacrificare ovvero ledere la libertà e la dignità umana. (segue)

DOPING: 'WHEREABOUTS', ISTANZA CONOSCITIVA AL CONI PER CONTROLLI A SORPRESA (2)
(Adnkronos) Si tratta di «attuare un contemperamento tra l'interesse a perseguire ogni illecita ed indebita alterazione del fisico e della psiche dell'atleta, pertanto riconoscendo il diritto dell'atleta di partecipare ad una competizione leale nella quale la vittoria sia determinata da doti attinenti alla componente fisica e psichica dell'atleta e non già da elementi facilitatori a lui esterni (quali ad esempio farmaci e sostanze dopanti); e la salvaguardia e rispetto della libertà e dignità umana, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza della vita privata e familiare, sul presupposto che l'atleta prima di essere competitor è un uomo e come tale ha diritto di essere rispettato nella sua privacy, nella sua dignità di uomo, di cittadino, di atleta». Secondo l'istanza «è fondamentale al fine di garantire il rispetto dei principi democratici e dei diritti inviolabili dell'uomo che venga assicurato a livello statale, regolamentare ed istituzionale il contemperamento tra il diritto ad una competizione leale e corretta con il diritto al rispetto della libertà e della dignità umana». Quello che viene contestato è pertanto «l'estrema genericità in cui viene disposta ed applicata pedissequamente e analiticamente la regola del whereabouts dal momento che, stante il dato testuale in ogni momento del giorno e della notte, per tutto l'anno e per tutta la durata della vita professionale dell'atleta, questo si vede obbligato non solo a fornire i dati di reperibilità, ma soprattutto è costretto a subire in ogni momento, anche fuori dalle competizioni sportive, l'indebita ingerenza di soggetti terzi che fuori dalla sua vita privata, ledendo la propria privacy, la propria vita familiare e privata lo obbligano a sottoporsi a rigidi controlli antidoping». (segue)

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(Adnkronos) - «L'assenza di regolamentazione del whereabouts pone sullo stesso piano la posizione dell'atleta professionista, durante lo svolgimento di competizioni sportive, con l'atleta che decide di prendersi un meritato riposo per 6 mesi fuori dalle competizioni sportive e magari trascorrerli in serenità nella propria famiglia, fuori da ogni forma di competizione. Entrambi infatti sono tenuti a comunicare il luogo effettivo di reperibilità ed in ogni momento potrebbero essere effettuati nei loro confronti controlli a sorpresa, anche sottoforma di blitz ovvero in ogni momento potrebbe essere a loro intimato l'obbligo di sottoporsi al controllo». Secondo i legali la regola del whereabouts «è da considerarsi illegittima poichè contraria e profondamente lesiva al diritto di libertà riconosciuto a livello mondiale in capo ad ogni uomo e precisamente al diritto di ogni individuo a vedere riconosciuto il rispetto alla propria vita privata e familiare, il proprio domicilio e a vedere limitata ogni ingerenza da parte della pubblica autorità ai soli casi opportunamente e tassativamente disciplinati dalla legge». Più precisamente la regola del whereabouts risulta essere profondamente lesiva della normativa internazionale, Comunitaria e costituzionale. Convenzioni e Trattati Internazionali: - Dichiarazione universale ONU dei diritti dell'uomo Parigi 10.12.1948 art. 12 «nessuno sarà oggetto di ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, lesione al suo onore ed alla sua reputazione». - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), Roma 4.11.1950. Art. 8 «rispetto della vita privata e familiare (limiti alla ingerenza della pubblica autorità nella vita privata e familiare - Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Art. 5 diritto alla libertà - 1. ogni persona ha diritto alla libertà ed alla sicurezza, nessuno può essere privato della libertà, salvo nei casi prescritti dalla legge. - Patto internazionale sui diritti civili e politici. New York 16.12.1966. Art. 17. nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie, ovvero illegittime nella sua vita privata - art. 2. ogni individuo ha diritto di essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese. Art. 9. I. ogni individuo ha diritto alla libertà od alla sicurezza della propria persona, nessuno può essere privato della propria libertà. (segue)

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(Adnkronos) - Normativa Comunitaria: - Costituzione Europea 29.10.2004. Art.67 rispetto della vita privata e familiare; art. 66 diritto alla libertà ed alla sicurezza; art.61 dignità umana (la dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata. -Carta dei diritti fondamentali riconosciuti dall'unione europea Nizza. Art 7 ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni; art 6 ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. - Costituzione Italiana 1.1.1948. Art. 2 Protezione dei diritti inviolabili dell'uomo; art.13 La libertà personale è inviolabile; art. 14 Il domicilio è inviolabile; art.10 - «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Il mantenimento della norma del whereabouts rappresenterebbe »una forma di sopraffazione, di sopraingerenza, del diritto alla libertà ed alla privacy, ingiustificabile in uno stato di diritto che tra i cardini della propria Costituzione innalza la tutela di tali principi. Pertanto la citata normativa del whereabouts deve essere non abrogata ma regolamentata in modo tale da riconsegnare al cittadino - atleta la sua libertà, la sua privacy e soprattutto la sua dignità«.

(Red-Spr/Col/Adnkronos)