Giovedì 15 dicembre 2005 Tolto Divieti Biciclette Aree Verdi e Giardini Comunali delibera Comunale 131/ 97 Art. 21 Polizia Urbana la Delibera cui Lei si riferisce, non è consultabile in rete. Le invio però l'articolo del Regolamento di Polizia Urbana cui fa riferimento: Art. 21 Tutela dei parchi e giardini pubblici Nei viali, nei parchi e nei giardini pubblici è vietato: a) affiggere oggetti, piantare chiodi, scagliare contro pietre, bastoni o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori, strappare e tagliare l'erba; stendere qualunque oggetto sulle piante e sulle aiuole; b) arrampicarsi sugli alberi e sui fanali e scuoterli; appendere o affiggere oggetti; piantare chiodi; scagliare contro pietre, bastoni e simili, recidere o guastare in qualsiasi modo la corteccia degli alberi; c) lordare o danneggiare i sedili, le barriere, i termini, le strisce, le colonne termometriche o barometriche e qualunque altra installazione; d) cagionare impedimenti o far deviare il corso dell'acqua nei fossati, gettare qualunque materia o lordura e farvi bagnare animali; e) transitare nelle zone riservate ai pedoni con ciclomotori in genere (1); f) lasciar vagare cani, cavalli ed altri animali i quali debbano essere condotti a guinzaglio o tenuti per la briglia; g) fare entrare cani o altri animali, anche se tenuti a guinzaglio, negli spazi attrezzati a parchi giochi (2). (1) Lettera e) così modificata con deliberazione del consiglio comunale n.131 del 17 luglio 1997 (2) La lettera g) è stata aggiunta con delibera del consiglio comunale n.6267 del 17 novembre 1983
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