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 Giovedì 15 dicembre 2005
Tolto Divieti Biciclette Aree Verdi e Giardini Comunali
delibera Comunale 131/ 97 Art. 21 Polizia Urbana

la Delibera cui Lei si riferisce, non è consultabile in rete. Le invio però
l'articolo del Regolamento di Polizia Urbana cui fa riferimento:
Art. 21

 

Tutela dei parchi e giardini pubblici

 

Nei viali, nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:

a) affiggere oggetti, piantare chiodi, scagliare contro pietre, bastoni
o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori,
strappare e tagliare l'erba; stendere qualunque oggetto sulle piante e sulle
aiuole;

b) arrampicarsi sugli alberi e sui fanali e scuoterli; appendere o
affiggere oggetti; piantare chiodi; scagliare contro pietre, bastoni e
simili, recidere o guastare in qualsiasi modo la corteccia degli alberi;

c) lordare o danneggiare i sedili, le barriere, i termini, le strisce,
le colonne termometriche o barometriche e qualunque altra installazione;

d) cagionare impedimenti o far deviare il corso dell'acqua nei fossati,
gettare qualunque materia o lordura e farvi bagnare animali;

e) transitare nelle zone riservate ai pedoni con ciclomotori in genere
(1);

f) lasciar vagare cani, cavalli ed altri animali i quali debbano
essere condotti a guinzaglio o tenuti per la briglia;

g) fare entrare cani o altri animali, anche se tenuti a guinzaglio,
negli spazi attrezzati a parchi giochi (2).

 

(1) Lettera e) così modificata con deliberazione del consiglio comunale
n.131 del 17 luglio 1997

(2) La lettera g) è stata aggiunta con delibera del consiglio comunale
n.6267 del 17 novembre 1983

 

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