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Illegittimo licenziare il lavoratore in sciopero che fa picchettaggio. Corte di Cassazione. PDF Stampa E-mail

Per noi, il picchettaggio, era un atto culturale-educativo da esercitare durante il tempo proclamato per lo sciopero.
Per noi, il picchettaggio, era un atto culturale-educativo da esercitare anche prima del tempo proclamato per lo sciopero.
Abbiamo cercato di rendere efficace ed efficiente questo nostro atto culturale-educativo : abbiamo picchettato.
Ci minacciavano e criminalizzavano (crumiri e sindacati)?
Rivendicavamo il diritto al picchettaggio.
Ora, che è scomparso lo sciopero (si effettua, "ad orario" differenziato, in occasione di un
lavoratore morto sul lavoro), arriva la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 7518/2010, 
ritiene non licenziabile il lavoratore scioperante che impedisce ai colleghi crumiri di
recarsi al lavoro perchè non lede il rapporto fiduciario che lega il lavoratore all'azienda.
Per questi motivi la Corte di Cassazione dichiara 

illegittimo il licenziamento del lavoratore in sciopero, che blocca altri colleghi non scioperanti.

 
Per la Corte di Cassazione, dunque, pur riconoscendo l’illegittimità di tale comportamento, mancherebbe "la giusta causa di licenziamento".
 
Vito De Russis

 

Illegittimo il licenziamento del lavoratore in sciopero, che blocca altri colleghi non scioperanti.

 
Non è licenziabile il lavoratore scioperante che impedisce ai colleghi non scioperanti di recarsi al lavoro.
Tale è l’orientamento promosso dalla Corte di Cassazione (sentenza n.7518/2010) la quale, pur riconoscendo l’illegittimità di tale comportamento che compromette l'altrui diritto all'espletamento della prestazione lavorativa, ha ritenuto che lo stesso non lede il rapporto fiduciario che lega il lavoratore all'azienda. E’ stato infatti respinto il ricorso di una fabbrica che chiedeva la conferma del licenziamento inflitto ad un dipendente il quale, sostando per due ore davanti all'azienda in una giornata di sciopero, tentava di convincere i colleghi crumiri a non recarsi sul posto di lavoro.
Respingendo il ricorso dell’azienda la Suprema Corte ha sottolineato come, pur ritenendosi il picchettaggio illegittimo poiché lesivo del "diritto della parte datoriale alla prosecuzione dell'attività aziendale" anche in caso di sciopero, la sanzione del licenziamento risulta eccessiva. In particolare il comportamento del dipendente scioperante “non era sfociato in atti di materiale violenza ai danni del compagno di lavoro il quale risultava fosse stato strattonato e fatto arretrare rispetto all'ingresso della fabbrica che aveva gia' varcato, senza che, tuttavia, fosse stato fatto segno di ulteriore violenza fisica".
Per la Cssazione dunque mancherebbe nel caso di specie "la giusta causa di licenziamento".
(Dr.ssa Annachiara Salvio)