In discussione legge mobilità sostenibile in Regione Mobility Manager Stampa
Amiche e amici,
ricevo e vi giro una risposta da Enrico Luciani, presidente della Commissione Mobilità della Giunta di governo della Regione Lazio (la trovate qui di seguito).

Si riferisce al progetto di legge regionale sul Mobility Manager.
La bozza che avevo sottoposto io prevede obblighi precisi per le aziende che "deportano" in aree difficilmente raggiungibili il loro personale incentivando il traffico, lo stress delle persone e l'inquinamento ambientale.
L'impegno della Commissione appare invece, dalle parole del presidente, piuttosto vago ("disposizioni che possano favorire lo sviluppo della figura del mobility manager").

Se ritenete potete ripetere l'invito a impegnarsi più dichiaratamente per una responsabilità fattiva delle aziende.
Potete sempre inviare una mail ai seguenti indirizzi

"Enrico Fontana" < Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. >,
"Enrico Luciani" < Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. >,
"Marco Storto" < Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. >

richiedendo un impegno più deciso per proporre la bozza di legge regionale che trovate allegata alla presente.

Grazie.

mario
 
---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: Marco Storto < Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. >
Date: 22 luglio 2009 15.37
Oggetto: mobility manager
A:

Insieme al capogruppo Enrico Fontana, stiamo verificando la possibilità di presentare un testo quadro sulla mobilità sostenibile nella quale far rientrare disposizioni che possano favorire lo sviluppo della figura del mobility manager. Si tenga presente che al momento c’è un intasamento di dispositivi che aspettano di essere licenziati in Consiglio, per cui prevedo che i tempi per la discussione di nuovi testi normativi non sarà immediata. Quando avrò a disposizione nuove informazioni, sarà nostra cura tenerla informata. Cordiali saluti. Enrico Luciani.
  VISTE                     la legge n. 65/1994 di ratifica della convenzione sui cambiamenti climatici, le conclusioni dei Consigli dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 3 marzo 1997 e 19 giugno 1997 relative alla riduzione delle emissioni di gas serra e la delibera CIPE n. 12/97 del 3 dicembre 1997 sull'approvazione delle linee generali della seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici;VISTO                     il Decreto 27 marzo 1998 del Ministero dell’Ambiente recante titolo “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”;VISTO                     il decreto legislativo del 4 agosto 1999 n. 351 con cui è stata recepita la Direttiva Quadro n. 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente;VISTO                     il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 2 aprile 2002, n. 60 con cui sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE concernenti i valori limite di qualità dell’aria ambiente per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio;CONSIDERATI     gli impegni assunti in sede internazionale con la firma il 10 dicembre 1997 del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici che vincola l'Unione europea ad una riduzione dell'8% delle emissioni dei gas di serra al 2010 rispetto ai livelli del 1990;VISTA                     la legge 1 giugno 2002, n. 120 che ratifica ed esegue il Protocolloo di Kyoto e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;CONSIDERATA    l'urgenza di avviare le prime iniziative attuative delle linee di intervento finalizzate al conseguimento dagli impegni assunti nella conferenza di Kyoto;VISTO                     il comma 1121 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ha istituito il Fondo per la mobilità sostenibile;VISTO                     il Decreto 3 agosto 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante titolo “Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico”;CONSIDERATO   che la preoccupante situazione di inquinamento atmosferico che interessa ampie aree del territorio regionale reclama l’immediata adozione di misure idonee a ridurre significativamente le emissioni di gas nocivi e i livelli di congestione del traffico veicolare, anche al fine di migliorare le condizioni di vivibilità degli agglomerati urbani;PRESO ATTO       delle conclusioni emerse nell’ambito dei lavori della Commissione Nazionale per l’Emergenza Inquinamento Atmosferico (CNEIA), istituita con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2005, n. 160, nelle quali sono state indicate, tra le priorità di intervento per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, la necessità di un ulteriore sviluppo del Mobility Management e, in generale, delle politiche di incoraggiamento di modalità alternative all’utilizzo dei veicoli privati;VISTO                     il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, denominato “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;VISTI                       gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, che fissano le attribuzioni e le competenze legislative, normative, ed amministrative delle Regioni; IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Legge Regionale xxxxxxDisciplina delle competenze dei Mobility Manager aziendali nel quadro delle attività previste per la significativa riduzione dell’utilizzo dei veicoli privati negli spostamenti dei prestatori di lavoro dalla propria abitazione verso la sede dell’attività lavorativa e viceversa.

S O M M A R I O

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 – Tipologie di rapporti contrattuali per i prestatori di lavoro

 

CAPO II

STRUTTURE, ORGANI E COMPETENZE PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ CASA-LAVORO A LIVELLO REGIONALE

Articolo 4 – Fondo regionale per la mobilità sostenibile

Articolo 5 – Commissione regionale per la mobilità sostenibile

Articolo 6 – Obbligo di istituire la figura del Mobility Manager

Articolo 7 – Compiti del Mobility Manager

Articolo 8 – Sanzioni amministrative

 

CAPO III

FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI

 

Articolo 9 – Modalità di finanziamento

Articolo 10 – Attività finanziabili


CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 11 – Abrogazioni


CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI                                                                                                                                                                               Articolo 1                   (Oggetto) 

1.    La presente legge integra e applica alla specifica realtà regionale del Lazio la disciplina delle attribuzioni e competenze della figura del Mobility Manager aziendale così come questa è stata definita dai decreti del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000.



                                                                                                                                                                            Articolo 2                   (Definizioni) 

1. Nel testo della presente legge, si intende per

a)        “prestatore di lavoro” (per brevità “prestatore”) qualunque persona, lavoratrice o lavoratore, part time o a tempo pieno, turnista o non turnista, eserciti la propria attività professionale, in qualsivoglia settore merceologico, categoria, livello, mansione, in assegnazione continuativa presso una stessa sede logistica, quanto si voglia distante dalla propria abitazione, e operi o alle dipendenze dirette dell’azienda allocata presso quella sede oppure in una qualsiasi delle condizioni contrattuali precisate nel successivo articolo 3;

b)        “assegnazione continuativa” la ricorrente presenza del prestatore in uno stesso luogo di lavoro, giornalmente o con saltuarie assenze a titolo di festività, riposi settimanali, malattie, o altre fattispecie comunque non riconducibili alla interruzione della propria opera presso la sede assegnata, presenza che si protrae per un arco di tempo di entità non trascurabile e che almeno superi il limite di trenta giorni solari;

c)        “azienda titolare del rapporto” (per brevità “azienda titolare”) l’azienda che ha instaurato con il  prestatore un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato;

d)        “azienda committente” l’azienda che ha instaurato con il prestatore una qualsiasi delle condizioni contrattuali precisate nel successivo articolo 3, o che abbia appaltato servizi e/o forniture ad aziende esterne con le quali il prestatore di lavoro è in rapporto diretto, di dipendenza o di collaborazione professionale;

e)        “azienda responsabile” l’azienda che, occupando una o più sedi nelle quali sono impiantate le sue attività produttive e/o di servizio, presenta le dimensioni e caratteristiche di cui all’Articolo 6, ed è tenuta alla compilazione del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro di cui al successivo Articolo 7 per ciascuna delle suddette sedi;

f)         “sede operativa” la singola unità locale nella quale si concentra l’attività di un numero consistente di prestatori di lavoro, e con riferimento alla quale deve essere compilato il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro.

 

2. La rilevazione della condizione di “assegnazione continuativa” opera de facto al superamento della soglia temporale di cui al comma 1 lettera b del presente articolo, laddove la permanenza del prestatore di lavoro continui oltre detto termine presso la stessa sede operativa ovvero non intervenga alcuna disposizione dell’azienda committente o titolare del rapporto che sancisca la conclusione dell’opera e una diversa assegnazione logistica del prestatore di lavoro.
Ai fini del riconoscimento del carattere continuativo dell’assegnazione, concorrono tutte le usuali modalità di rilevazione / autorizzazione delle presenze in contesti aziendali.
In particolare, sono elementi di riconoscimento di assegnazione continuativa la dotazione di un badge personale per l’ingresso ai tornelli, l’apposizione della firma su registri per le presenze, la compilazione di rapporti periodici delle attività svolte, il ricevimento di comunicazioni di incarico indicanti l’avvio di un periodo di servizio presso una sede operativa.

                                                                                                                                                                             Articolo 3                   (Tipologie di rapporti contrattuali per i prestatori di lavoro)

1. Sono prestatori di lavoro in assegnazione continuativa presso una determinata sede logistica, oltre ai dipendenti a tempo determinato o indeterminato che l’azienda titolare alloca presso quella sede, anche tutte le altre figure professionali, autonome o parasubordinate reclutate dall’azienda in formule diverse dal rapporto di lavoro subordinato, o dipendenti di aziende fornitrici, o in rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato con aziende fornitrici, che vengono impiegate in assegnazione continuativa presso la stessa sede.


2. Sono pertanto prestatori di lavoro, ai sensi della presente legge, anche le lavoratrici e i lavoratori inquadrati nelle le seguenti tipologie contrattuali:

a)      stagisti, apprendisti, e in generale figure professionali definite in fasce di “ingresso” alla attività lavorativa;

b)      collaboratori a progetto, lavoratori interinali, e in generale qualsiasi figura professionale anche futura, non dipendente, che venga a proporsi come articolazione delle norme contenute nella legge 30 del 2003 e del Decreto Legislativo 276 del 2003, e loro successive modifiche e integrazioni;

c)      professionisti titolari di Partita IVA che, seppure funzionalmente autonomi nel rapporto con l’azienda committente, abbiano in una determinata fase del progetto necessità di una presenza maggiormente assidua presso la sede del loro cliente;

d)      lavoratrici e lavoratori dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, di aziende appaltatrici che devono recarsi presso la sede dell’azienda committente per lo svolgimento delle attività oggetto della fornitura;

e)      lavoratrici e lavoratori in rapporto di servizio autonomo o parasubordinato presso aziende appaltatrici che devono recarsi presso la sede dell’azienda committente per lo svolgimento delle attività oggetto della fornitura.

   
CAPO IISTRUTTURE, ORGANI E COMPETENZE PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ CASA-LAVORO A LIVELLO REGIONALE



                                                                                                                                                                             Articolo 4                   (Fondo regionale per la mobilità sostenibile)
1. E’ costituito un “Fondo regionale per la mobilità sostenibile”, a carico della Sezione xxxx Capitolo xxxx Paragrafo xxxxx del Bilancio di Previsione della Regione Lazio, da utilizzare a sostegno di misure di cofinanziamento di progetti aziendali che perseguano le finalità della presente legge.


                                                                                                                                                                            Articolo 5                   (Commissione regionale per la mobilità sostenibile)


1. E’ istituita la Commissione regionale per la mobilità sostenibile.
Ne fanno parte i Presidenti della Giunta Regionale del Lazio e delle Giunte Provinciali laziali, e gli assessori alla Mobilità e all’Ambiente della Giunta Regionale del Lazio e delle Giunte Provinciali laziali.


2. Compiti della Commissione sono

a)      coordinare le iniziative e le politiche rivolte all’obiettivo di una significativa diffusione di modalità di trasporto ecocompatibili ed alternative all’utilizzo dei veicoli privati;

b)      provvedere all’alimentazione e alla gestione del Fondo regionale per la mobilità sostenibile, definendo i criteri e le priorità cui devono rispondere gli obiettivi e le iniziative meritevoli di incentivazione a carico del Fondo stesso;

c)      vigilare sulle criticità del traffico veicolare e promuovere l’adozione di forme di mobilità alternative mediante il monitoraggio costante di fenomeni e tendenze nella materia degli spostamenti casa – lavoro, e l’emissione periodica di linee-guida alla luce delle urgenze via via registrate e delle opzioni rese possibili anche dall’avanzamento tecnologico;

d)      valutare e stilare una graduatoria dei programmi dei responsabili aziendali alla mobilità di cui al successivo Articolo 6, selezionati dagli assessori alla Mobilità dei Comuni coinvolti, la quale graduatoria faccia da base all’assegnazione dei finanziamenti di cui al Capo III della presente legge;

e)      riconoscere, su istanza di chiunque ne abbia interesse, a zone di insediamenti industriali, commerciali e di servizi particolarmente sfavorite sotto il profilo della prossimità a centri abitati e dei collegamenti con i centri urbani, la caratteristica di “alta criticità logistica”;
al fine particolare di rilevare e definire aree siffatte, la stessa Commissione, su periodico impulso da parte della Presidenza della Giunta Regionale, traccia e stabilisce i criteri del disagio logistico in termini di

·       distanza dal centro urbano del Comune di appartenenza e da quelli adiacenti;

·       inadeguatezza o assenza di servizi di trasporto pubblico;

·       congestionamento del traffico veicolare sulle strade /autostrade adducenti;

·       livelli di pericolosità per il transito pedonale o ciclistico.




                                                                                                                                                                            Articolo 6                   (Obbligo di istituire la figura del Mobility Manager) 

1. Le imprese e gli enti pubblici della Regione Lazio con singoli impianti, stabilimenti o sedi presso i quali siano continuativamente assegnati più di 300 prestatori di lavoro, così come definiti dall’ Articolo 2 e Articolo 3 della presente legge, oppure che impegnino complessivamente più di 800 prestatori di lavoro negli impianti, stabilimenti o sedi compresi nel territorio di uno stesso comune, sono tenute alla nomina di un responsabile della mobilità aziendale (in seguito “Mobility Manager”).
Dette imprese ed enti sono aziende responsabili della emissione del cosiddetto Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro.
Il Mobility Manager ha il compito di organizzare e incentivare forme alternative per gli spostamenti di andata e ritorno dei prestatori di lavoro tra le abitazioni e le sedi dell’attività lavorativa.
Al fine di offrire assistenza e opportunità di coordinamento all’attività dei Mobility Manager è istituita una struttura di supporto presso l’Ufficio Tecnico del Traffico dei Comuni, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 27 marzo 1998, art. 3 comma 3, e come successivamente dettagliato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 dicembre 2000, articolo 1. Tale Ufficio è definito Mobility Manager di Area.
Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti, sebbene non obbligati, possono anch’essi individuare i responsabili della mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto.


                                                                                                                                                                            Articolo 7                   (Compiti del Mobility Manager)

1.    Il Mobility Manager dell’azienda responsabile adotta il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) per tutto il personale, dipendente e non dipendente, inserito nell’ organico della propria impresa o in quello di aziende fornitrici, che sia continuativamente assegnato presso le sedi operative della propria azienda.
Nel caso di più sedi operative, vi sarà un Piano per ognuna delle sedi.
Il Piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato.
Il Piano viene trasmesso all’Assessore alla Mobilità del Comune o dei Comuni nel cui territorio si trovano la sede o le sedi operative dell’azienda entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni l’Assessorato alla Mobilità del Comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano.
Il PSCL viene aggiornato con un rapporto annuale che dovrà contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti e sarà presentato sempre all’assessore alla Mobilità del Comune competente per il territorio nel quale si trova la sede operativa oggetto del PSCL.
Per incentivare e supportare la applicazione degli accordi di programma stipulati con le Aziende, il Comune può presentare al Ministero dell’Ambiente una rosa di proposte selezionate, per ottenere i finanziamenti previsti dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2007.

2.    L’obbligo della compilazione del PSCL compete specificamente alle aziende e agli enti con le caratteristiche di cui all’Articolo 6.
Il piano deve comprendere come soggetti e/o beneficiari delle iniziative in esso previste sia i dipendenti dell’azienda, sia i prestatori di lavoro a qualunque titolo (parasubordinati, autonomi, oppure in forza presso aziende fornitrici) verso i quali l’azienda si presenta come committente e che vengano impegnati presso la stessa sede del committente per l’espletamento delle loro attività.
Nel caso in cui sia l’azienda committente, sia una o più aziende fornitrici abbiano i requisiti previsti dall’ Articolo 6, l’obbligo del PSCL spetta alla azienda committente, la quale è azienda responsabile  per tutte le sedi in cui essa è operativa, ed è tenuta a considerare nei Piani tutte le risorse umane, anche se non dipendenti o appartenenti ad imprese fornitrici, che risultino continuativamente assegnate presso le sedi in questione.
In conclusione, le aziende con le caratteristiche previste per la nomina del Mobility Manager compilano il PSCL per ognuna delle sedi operative proprie, a beneficio di tutti coloro che vi operano, siano essi diretti dipendenti oppure collaboratori parasubordinati o autonomi oppure personale esterno di ditte appaltatrici.

 3.    Il Mobility Manager tiene, per ogni sede operativa oggetto di PSCL, un Registro dei Prestatori di Lavoro ivi operanti.
Detto Registro viene implementato con i dati identificativi del singolo prestatore di lavoro (nominativo, data e luogo di nascita, residenza e domicilio, Codice Fiscale / Partita IVA) e con le
informazioni relative al rapporto contrattuale.
A questo particolare proposito, vanno registrati in relazione a ciascun soggetto:
a)      qualifica;b)      mansioni;c)      data di inizio e fine del periodo di servizio presso la sede operativa (la data di fine sarà inserita al verificarsi della cessazione);d)      indicazione se il rapporto di lavoro è stipulato direttamente con l’azienda responsabile oppure instaurato con un’azienda fornitrice, nel qual caso va dichiarata la ragione sociale della ditta fornitrice;e)      caratterizzazione del rapporto di lavoro come dipendente (se sì, vanno indicati il settore merceologico di interesse, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, il livello contrattuale di inquadramento, il numero di registrazione sul Libro Matricola o documento equivalente previsto dalla normativa sul Lavoro), come parasubordinato (nel caso, va indicata la fattispecie, ad es. “collaboratore a progetto” o altra), o come autonomo (in questo caso, è obbligatoria l’indicazione della Partita IVA e la precisazione che il pagamento dei corrispettivi avviene dietro presentazione di fattura da parte del prestatore).Vi possono essere a fronte di uno stesso soggetto più registrazioni in presenza di più periodi di servizio purché distanziati da almeno 30 giorni solari.
Nel caso di variazioni nella situazione contrattuale del prestatore di lavoro, sia che cambi l’azienda di appartenenza, sia che cambi il regime contrattuale di ingaggio, dovrà essere apposta la data di fine nella pregressa annotazione ed effettuata una nuova registrazione per lo stesso addetto, anche con data di inizio contigua alla  precedente chiusura, in cui verranno inserite le nuove coordinate contrattuali.
Le registrazioni relative a periodi di servizio antecedenti ai pregressi cinque anni solari, potranno essere depennate.
 4.    Il Registro di cui al comma 3 può essere allestito in formato elettronico. Esso viene aggiornato tempestivamente per il proporsi nello stabilimento o sede di nuove presenze in assegnazione continuativa oppure per il venir meno di alcuni soggetti.
Per l’aggiornamento del Registro è tollerato un ritardo massimo di 60 giorni, a decorrere dall’evento che ha proposto la variazione (cessazione della prestazione di lavoro nella stessa sede, oppure avvio dell’assegnazione presso la sede operativa).
 5.    Il Mobility Manager può inserire nel PSCL previsioni di misure specifiche che abbiano effetti diretti sulla riduzione del traffico veicolare privato.
In particolare può ricorrere a una serie di iniziative delle quali si fornisce qui di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo :
a)      introduzione di regimi orari flessibili, o sfalsati tra settori e reparti diversi, oppure ampliamento generalizzato degli orari estremi di inizio /fine dell’attività giornaliera, per distribuire su più ampie fasce orarie i movimenti di ingresso / uscita, e ridurre i rischi di alta concentrazione temporale dei transiti di arrivo / partenza;b)      in caso di pluralità di sedi operative dell’azienda, assegnazione dei prestatori di lavoro, a parità di mansioni e competenze, e garantendo una adeguata fungibilità rispetto alle esigenze tecnico-produttive, alla sede di lavoro più prossima all’abitazione;c)      promozione di forme di telelavoro, laddove il contenuto dell’attività e i risultati da assicurare non siano strettamente dipendenti dalla presenza nelle sedi operative aziendali;d)      concessione di un orario omogeneo di entrata/uscita a quei gruppi di lavoratrici e lavoratori che manifestino l’intenzione di utilizzare collettivamente un proprio mezzo di trasporto privato;e)      incentivazione, anche tramite convenzioni con imprese specializzate, di forme di utilizzo collettivo di autovetture dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d’uso e ai chilometri percorsi (car sharing);f)        allestimento, anche in consorzio con altre imprese, di sistemi di trasporto collettivo aziendale (bus-navetta) per il trasbordo dei prestatori di lavoro dai più frequentati terminali di autolinee / tranvie / metropolitane/ strade ferrate verso le sedi di lavoro e viceversa.



                                                                                                                                                                            Articolo 8                   (Sanzioni amministrative)

1.    La mancata o incompleta presentazione del PSCL, per le aziende obbligate alla nomina del Mobility Manager secondo la disposizione dell’Articolo 6, comporta un illecito amministrativo.
Per la mancata presentazione, la sanzione ammonta a Euro 50 (Euro 100, se la sede si trova in una zona ad “alta criticità logistica”) per ognuno dei prestatori di lavoro allocati presso la sede o le sedi aziendali per le quali doveva essere presentato il PSCL.
Farà fede per l’accertamento del numero, il Registro dei Prestatori di Lavoro di cui all’Articolo 7 comma 3, o comunque qualsiasi documento previsto dalla normativa vigente che attesti la consistenza del personale allocato presso le sedi aziendali, e inoltre il materiale per l’indizione e l’assegnazione di appalti dai quali si evinca l’impegno di risorse esterne.
In ogni caso, l’importo non sarà inferiore a Euro 20.000 (Euro 40.000, se la sede si trova in una zona ad “alta criticità logistica”).
Per la incompleta presentazione, la sanzione ammonta a Euro 50 (Euro 100, se la sede si trova in una zona ad “alta criticità logistica”) per ciascuno dei prestatori di lavoro censiti nel Registro dei Prestatori di Lavoro o comunque riconosciuti attivi presso la sede operativa, e che non risulti considerato nel numero dei soggetti interessato dal Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro.
Le sanzioni vengono rilevate d’ufficio e comminate dall’Assessore alla Mobilità della Regione Lazio e l’importo di queste confluisce nel citato “Fondo regionale per la mobilità sostenibile”.

2.    La incompleta o mancata tenuta del Registro dei Prestatori di Lavoro comporta una sanzione amministrativa di Euro 50 (Euro 100 se la sede si trova in una zona ad “alta criticità logistica”) per ciascuno dei prestatori di lavoro attivi presso una sede operativa che non risulti censito nel rispettivo Registro, dopo 60 giorni dalla sua assegnazione.
Le sanzioni vengono rilevate su istanza di chiunque ne abbia interesse e comminate dall’Assessore alla Mobilità della Regione Lazio, e l’importo di queste confluisce nel “Fondo regionale per la mobilità sostenibile”.

3.    Le sanzioni di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo possono essere comminate ciascuna una sola volta nell’anno solare.


CAPO IIIFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI                                                                                                                                                                               Articolo 9                   (Modalità di finanziamento) 

1.    Ferme restando l’accessibilità del Fondo nazionale per la mobilità sostenibile e le relative modalità di selezione e finanziamento dei progetti, così come previsti dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2007, è possibile, in alternativa o in mancanza di accoglimento da parte di questo canale, sottoporre gli Accordi di Programma di cui all’Articolo 7 comma 1, alla Commissione regionale per la mobilità sostenibile per ricevere eventuali assegnazioni finanziarie dal collegato Fondo regionale.
Le risorse di tale fondo vengono erogate dagli assessori alla Mobilità e all’Ambiente della Regione Lazio, sulla base della graduatoria definita dalla Commissione.

Il requisito essenziale per l’ottenimento di finanziamenti è l’assenza di una qualunque altra forma di finanziamento pubblico per il progetto in questione.

2.    Una volta stabilito l’ammontare complessivo del Fondo regionale per la Mobilità Sostenibile per l’esercizio finanziario in corso, si stabilirà un numero di programmi, primi classificati nella graduatoria di valutazione, che riceveranno finanziamenti in una misura compresa tra il 50% e il 75% dell’impegno complessivo di spesa.
I programmi classificati alle posizioni successive della graduatoria riceveranno finanziamenti in una misura compresa tra il 25% e il 50% dell’impegno complessivo di spesa.
L’erogazione delle assegnazioni procederà nella scansione della graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
L’attribuzione materiale dei finanziamenti avverrà dietro presentazione dei titoli di spesa da parte dei soggetti beneficiari, e sulla base di accertamenti ispettivi circa l’effettivo compimento delle opere e degli impegni previsti nel programma presentato e finanziato.

3.    I criteri per la migliore valutazione dei progetti presentati, ai fini di una conseguente migliore classificazione degli stessi in graduatoria, sono:

a)      ubicazione della sede operativa in un’area ad “alta criticità logistica”;

b)      benefici attesi del programma in merito alla riduzione dell’inquinamento atmosferico;

c)      benefici attesi in merito alla riduzione del traffico veicolare privato;

d)      dimensione territoriale e numero di abitanti dell’area interessata dagli inerventi;

e)      numero e tipologia dei veicoli circolanti nell’area interessata dagli interventi;

f)        qualità del piano di monitoraggio predisposto per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

                                                                                                                                                                            Articolo 10                 (Attività finanziabili)

1.    Possono essere oggetto di finanziamento da parte del Fondo regionale per la mobilità sostenibile tutte le iniziative che incentivano e tutelano le modalità di trasporto alternative al traffico veicolare e che tendono particolarmente alla salvaguardia delle compatibilità ambientali.
Particolare attenzione vuole essere riservata alle seguenti tipologie di intervento:

a)      realizzazione di servizi e infrastrutture che favoriscano l’uso del mezzo pubblico e riducano l’uso dei veicoli privati;

b)      partecipazione delle aziende alla spesa per abbonamenti autoferrotranviari da parte dei prestatori di lavoro;

c)      promozione della mobilità ciclistica attraverso la creazione di reti urbane dedicate; e della intermodalità tra la bicicletta e il treno o altre tipologie di mezzo di trasporto pubblico;

d)      realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di sedi stradali disagiate e per la tutela delle fasce deboli dell’utenza stradale (disabili, pedoni, ciclisti, …);

e)      incentivazione del ricorso al “car sharing” o a formule analoghe di utilizzo collettivo di veicoli privati;

f)        predisposizione di servizi di bus-navetta per il collegamento tra sedi operative e terminali auto-ferro-tranviari.





CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI                                                                                                                                                                             Articolo 11                 (Abrogazioni) Vengono abrogate con la presente legge tutte le disposizioni nomative e regolamentari di origine regionale precedentemente promulgate sulla stessa materia che risultino incompatibili con essa.