BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO Disposizioni per favorire la mobilità nuova Stampa

Regione Lazio
Leggi Regionali
Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 11
Disposizioni per favorire la mobilità nuova
28/12/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104 - Supplemento n. 3
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione con la presente legge:
a) promuove e sostiene la mobilità nuova e, in particolare, la mobilità
ciclistica, nei tragitti quotidiani e negli spostamenti urbani ed extraurbani, al fine
di elevare la qualità della vita, garantire l'accessibilità dei territori e valorizzare
le risorse ambientali;
b) promuove il target di mobilità, inteso quale obiettivo di quota massima di
spostamenti tramite mezzi motorizzati privati nei comuni capoluogo di provincia
e nei comuni con più di 10.000 abitanti;
c) persegue obiettivi di intermodalità, di migliore fruizione del territorio, di
sviluppo infrastrutturale, con valenza anche nel settore sociale, turistico e
sportivo nonchè di garanzia dello sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta,
sia in ambito urbano che extraurbano;
d) sostiene e promuove l'utilizzo generalizzato della bicicletta in ambito urbano
ed extraurbano attraverso:
1) la realizzazione di una rete ciclabile regionale integrata con la rete delle
infrastrutture per la mobilità e le altre forme di spostamento collettivo, quali
il car pooling e il car sharing;
2) la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e itinerari
ciclopedonali;
3) la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza
motorizzata e non motorizzata, anche attraverso politiche di moderazione
del traffico privato;
4) la realizzazione di una rete sicura e dedicata di ciclovie turistiche
attraverso località di valore ambientale, paesaggistico e culturale, i cui
itinerari principali coincidano, ove possibile, con strade consolari, cammini,
sentieri, strade carrarecce, piste ciclabili, mulattiere, tratturi e sentieri
riportati nelle carte dell’Istituto geografico militare e nella cartografia,
regionale e comunale;
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e) individua, tra le strategie per contenere e controllare il problema della
congestione stradale, l'attivazione di politiche che agiscono sulla domanda di
mobilità, ossia sulla modifica del comportamento dei cittadini nelle loro scelte di
trasporto urbano, sostenendo gli spostamenti in bicicletta e l'affermazione di una
cultura della nuova mobilità sostenibile anche attraverso la realizzazione di
interventi infrastrutturali e azioni di comunicazione, educazione e formazione
per la conoscenza e la diffusione della mobilità ciclistica e dei vantaggi che essa
comporta;
f) promuove e incentiva, al fine di minimizzare l'impatto ambientale del
traffico motorizzato privato e pubblico, forme di spostamento collettivo, quali il
car pooling ed il car sharing, e sostiene la diffusione del bike sharing e dei
mezzi elettrici;
g) promuove strumenti informatizzati per la diffusione della conoscenza delle
reti ciclabili;
h) sostiene le iniziative provenienti da comunità locali e associazioni di
cicloamatori, al fine di orientare gli interventi strutturali e organizzare eventi di
promozione ciclistica;
i) sostiene finanziariamente iniziative e programmi in collaborazione con
diversi enti e istituzioni per l’integrazione tra i diversi interventi previsti dalla
presente legge;
l) sostiene gli enti locali al fine di garantire una costante ed adeguata
manutenzione, pulizia e decoro di tutte le reti ciclabili e ciclovie presenti sul
proprio territorio.
Art. 2
(Definizione delle ciclovie e delle ciclostazioni.
Caratteristiche del servizio di bike sharing)
1. La rete regionale della mobilità nuova, tenendo conto di quanto previsto dal
Piano regionale della mobilità ciclistica, è composta, oltre che dai percorsi ciclabili e
itinerari ciclopedonali, anche dalle seguenti ciclovie:
a) greenway o corridoi verdi, piste in sede propria lontane dalla strada
destinata al traffico motorizzato;
b) sentieri e percorsi naturali in parchi o ambiti rurali, anche attraverso forme
di mobilità dolce in acqua;
c) strade senza traffico ovvero con percorrenza motorizzata inferiore a 50
veicoli/giorno;
d) strade a basso traffico ovvero strade con percorrenza motorizzata inferiore a
500 veicoli/giorno e punte inferiori a 50 veicoli/ora.
2. Un sistema integrato di ciclovie è costituito da diversi percorsi raccordati tra loro
legittimamente percorribili in sicurezza dal ciclista e segnalati con precisione.
3. Si definisce ciclostazione l’infrastruttura ospitante l’insieme di servizi che
consentono la manutenzione, ordinaria e straordinaria, il noleggio e il deposito di cicli
nonché acceleratori di andatura.
4. Le caratteristiche del servizio di bike sharing devono comprendere:
a) stazioni poste all’inizio e alla fine dei percorsi, comprensive di colonnine
preposte alla ricarica di biciclette con pedalata assistita elettricamente;
b) intermodalità del servizio di bike sharing attraverso l’integrazione delle
stazioni di bike sharing con quelle del trasporto pubblico locale;
c) sviluppo di tecnologie mobili fornendo informazioni sul livello di offerta del
servizio di bike sharing;
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d) tecnologie preposte alla tracciabilità e all’identificazione delle biciclette,
garantendo così un maggiore livello di sicurezza riguardo possibili sottrazioni
indebite.
Art. 3
(Obiettivi strategici)
1. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:
a) la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari
ciclabili e ciclopedonali attraverso località di valore ambientale, paesaggistico,
culturale e turistico, i cui itinerari includano anche gli itinerari di media-lunga
percorrenza, compresi quelli già individuati e promossi dalle associazioni che
favoriscono in modo specifico l’utilizzo della bicicletta a scopi turistici, con la
creazione di una rete di servizi e strutture dedicate, compresi i punti di ristoro,
con particolare riguardo ai percorsi connessi e correlati alle vie aventi
caratteristiche storico-culturali;
b) la creazione, in ambiente rurale e montano, di percorsi dedicati e strutture di
supporto;
c) la creazione di una rete di ciclostazioni per favorire l’intermodalità tra
bicicletta e altri mezzi di trasporto;
d) la promozione di strumenti informatizzati per la diffusione della conoscenza
delle reti ciclabili e delle strutture di supporto collegate;
e) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la
promozione dell’intermodalità bici più treno e bici più bus;
f) la promozione di eventi e manifestazioni dedicate alla promozione della
mobilità ciclistica;
g) la creazione di percorsi con fruizione giornaliera o plurigiornaliera, connessi
alla rete di trasporto di massa e ai porti turistici nonchè di una rete di strutture di
assistenza e ristoro.
2. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:
a) la formazione di una rete ciclabile e ciclopedonale, continua e interconnessa,
anche tramite la realizzazione di aree pedonali, zone a traffico limitato, zone 30,
zone 20 e provvedimenti di moderazione del traffico privato motorizzato previsti
dalle buone pratiche in materia, compatibilmente con le caratteristiche
geomorfologiche di ogni comune e nel rispetto del tessuto viario già esistente;
b) il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi ciclabili esistenti,
anche con la riconversione di strade a bassa densità di traffico motorizzato;
c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva quali stazioni
ferroviarie, porti e aeroporti nonché con le altre forme di mobilità collettiva,
quali il car pooling ed il car sharing, e con le reti ciclabili intercomunali;
d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la
promozione degli spostamenti quotidiani in bicicletta, a cominciare dai tragitti
casa-scuola, casa-lavoro.
3. Costituisce obiettivo strategico per la mobilità urbana ed extraurbana il
conseguimento del target di mobilità di cui all'articolo 11.
4. La Regione promuove ed incentiva il recupero e la riqualificazione di vecchie
infrastrutture inutilizzate e di vecchi manufatti stradali in disuso, ove quest i risultino
funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. La Regione incentiva, altresì, la diffusione della mobilità ciclistica anche
attraverso l'istituzione di premi per valorizzare le buone pratiche a livello locale e
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l'organizzazione di giornate a tema per sensibilizzare l'opinione pubblica sull’utilizzo
della bicicletta per gli spostamenti urbani.
Art. 4
(Piano regionale della mobilità ciclistica)
1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora il
Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) in coerenza con le indicazioni del
Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), dei piani e degli strumenti di gestione
delle aree naturali protette, della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la
realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della legge 19 ottobre
1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo scopo di
perseguire la migliore fruizione del territorio mediante la diffusione in sicurezza dell'uso
della bicicletta come mezzo di trasporto, urbano ed extraurbano, anche in combinazione
con i mezzi pubblici e collettivi.
2. Il PRMC è elaborato attraverso forme di concertazione con i soggetti di cui
all'articolo 8, comma 1, sentite le associazioni che promuovono in modo specifico
l’utilizzo della bicicletta.
3. Il PRMC, nel perseguire gli obiettivi strategici previsti dall'articolo 3, individua:
a) il sistema ciclabile di scala regionale - quale elemento di connessione e
integrazione dei sistemi ciclabili di area metropolitana, provinciale e comunale -
in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al
sistema naturale, con particolare riferimento alle coste, ai sistemi fluviali e
lacuali, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli attrattori;
b) le priorità strategiche e gli obiettivi specifici in materia di educazione,
informazione, formazione e monitoraggio per la diffusione della mobilità
ciclistica.
4. Il PRMC prevede, mediante intese con gli enti interessati, l'utilizzo per la
riconversione in percorsi ciclabili e itinerari ciclopedonali, favorendone il recupero
conservativo, delle seguenti aree od opere:
a) area di sedime di alcune e idonee tratte ferroviarie dismesse e comunque
non recuperabili all’esercizio ferroviario, fatta eccezione per le tratte dotate di
armamento e quelle che hanno ricevuto finanziamenti volti al ripristino
dell’esercizio ferroviario nonché le linee che hanno già ricevuto contributi
dall’Unione europea per il riutilizzo ferroviario, anche se non ancora in
esercizio;
b) area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o
in disuso;
c) argini e alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali, dei laghi, se utilizzabili,
tracciati degli acquedotti dismessi, ove compatibili, in conformità con la
normativa in materia di gestione idrogeologica e ambientale dei corsi d’acqua;
d) ponti dismessi e altri manufatti stradali;
e) altre opere infrastrutturali lineari come condotte fognarie e cablaggi.
5. Nell'ambito della riconversione delle tratte ferroviarie dismesse, prevista dal
PRMC, la Regione promuove, mediante apposite intese con i proprietari e gestori delle
reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari
insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere
destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per
l'ospitalità dei cicloturisti. La Regione promuove, altresì, accordi con i gestori del
trasporto pubblico locale allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e
cicli sui mezzi ferroviari e metropolitani.
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6. Il PRMC è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, e costituisce piano di settore del Piano regionale della mobilità, dei
trasporti e della logistica (PRMTL) e del piano regionale dei trasporti (PRT) di cui
all’articolo 11 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di
trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Il PRMC è aggiornato, di norma,
ogni tre anni.
7. Nel sito istituzionale della Regione è creata una sezione per censire
periodicamente, con idonea cartografia, lo stato delle piste ciclabili o pedociclabili.
Art. 5
(Attività di informazione, formazione e monitoraggio)
1. La Regione promuove, d’intesa con i soggetti attuatori, con le associazioni e con
il sistema scolastico, attività di informazione e formazione per la diffusione dell’uso
della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti la mobilità sostenibile, la sicurezza
stradale, il benessere fisico ed il miglioramento dello stile di vita.
2. La Regione provvede a fornire informazioni per cartoguide e waypoint GPS
accessibili gratuitamente e in formato open source tramite accesso internet,
comprensive dell’offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi e relative cartografie su
scala ridotta, caratteristiche fisiche e antropiche del territorio, informazioni sui punti di
scambio intermodale e sui punti di assistenza o ristoro nonché sulla possibilità di
transito per le varie tipologie di fruitori, di carattere permanente o temporaneo. Le
informazioni sono costantemente aggiornate in collaborazione con i soggetti attuatori.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è incaricata la struttura della direzione
regionale competente in materia di mobilità.
4. La struttura competente di cui al comma 3, in base alle risorse disponibili:
a) cura l’elaborazione, l’implementazione e il monitoraggio del PRMC;
b) verifica periodicamente l’efficienza e la fruibilità dei percorsi e i relativi
flussi di biciclette;
c) redige e aggiorna il sistema informativo territoriale della rete ciclabile
regionale classificando le ciclovie per tipologia e qualità, rendendolo accessibile
via internet;
d) coordina, in collaborazione con i servizi e le aree interessate, la
progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica della rete d’iniziativa
regionale;
e) cura i rapporti con i soggetti gestori del servizio di trasporto pubblico locale
promuovendo accordi atti a migliorare l’intermodalità con l’uso della bicicletta.
5. La struttura competente di cui al comma 3 promuove accordi di programma con
i comuni e gli enti interessati nonché protocolli di intesa con le università, gli enti di
ricerca e gli ordini professionali. Assicura il dialogo con le associazioni che
promuovono in modo specifico l’uso della bicicletta e con i mobility manager per la
promozione della mobilità nuova e ciclistica.
6. La Regione, la Città metropolitana di Roma capitale, le province e i comuni,
anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente in
materia di enti locali, prevedono:
a) eventi e manifestazioni dedicate alla promozione della mobilità ciclistica;
b) l’istituzione della giornata del cicloamatore da tenersi ogni anno nella Città
metropolitana di Roma capitale e nelle province, alternando i comuni ospitanti la
stessa;
c) attività di informazione per cicloturisti presso gli enti preposti al turismo;
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d) attività culturali destinate a promuovere l’uso della bicicletta per gli
spostamenti quotidiani, quali casa-scuola e casa-lavoro.
Art. 6
(Piani strategici per la mobilità ciclistica di livello locale)
1. La Città metropolitana di Roma capitale, le province e i comuni, anche nelle
forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente in materia di enti
locali, redigono e approvano piani strategici per la mobilità ciclistica in conformità agli
obiettivi strategici di cui all’articolo 3 e tenuto conto delle informazioni contenute nel
PRMC nonché, ove previsto, nel piano urbano del traffico (PUT) di cui all’articolo 36
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive
modifiche e, se presenti, nel piano urbano della mobilità (PUM) di cui all'articolo 22
della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e
per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999)
e successive modifiche.
2. I piani strategici per la mobilità ciclistica di livello locale individuano la rete
ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale,
prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, quali i centri scolastici e
universitari, gli uffici pubblici, i centri commerciali, le aree e i distretti industriali, gli
ospedali, i parchi e le aree verdi, le aree sportive, il sistema della mobilità pubblica e, in
generale, gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione
pubblica.
3. I soggetti di cui al comma 1 redigono ed inviano annualmente alla struttura
regionale competente un report indicante gli specifici problemi e criticità presenti sulle
piste ciclabili di propria competenza. La redazione del report costituisce uno dei criteri
di priorità per la concessione di contributi di cui all’articolo 10, comma 2.
Art. 7
(Tipologie di interventi)
1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, tenuto conto anche delle caratteristiche
tecniche fissate dal Decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento
recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), sono
finalizzati alla promozione, progettazione e realizzazione di:
a) reti, urbane o extraurbane, itinerari, piste e percorsi ciclabili nonché itinerari
ciclopedonali;
b) itinerari turistici ciclabili e infrastrutture connesse;
c) aree urbane a prevalenza di traffico non motorizzato attraverso elementi di
moderazione del traffico.
2. Gli interventi per la mobilità ciclistica comprendono, tra l’altro:
a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e
motorizzato;
c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri
di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri
intermodali di trasporto pubblico e di strutture pubbliche;
d) adeguato distanziamento dei parcheggi per veicoli da percorsi ciclabili e da
itinerari ciclopedonali;
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e) messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il
traffico ciclistico nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari
ciclabili;
f) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture destinate a realizzare
l’intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
g) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle
infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l’intermodalità tra la bicicletta e il
treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di
pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta
al seguito;
h) intese con le aziende di trasporto pubblico per l'integrazione con l'uso della
bicicletta nonché per la predisposizione di strutture per il trasporto delle
biciclette sui mezzi pubblici;
i) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;
l) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative volte a
favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto;
m) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per
cicloturisti;
n) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di
tipo elettronico;
o) politiche di moderazione del traffico urbano, quali zone 20, zone 30 e
modifiche delle carreggiate al fine di indurre gli automobilisti a ridurre la
velocità, favorendo la coesistenza di traffico motorizzato e non motorizzato;
p) realizzazioni di interventi di riqualificazione ambientale in ambito rurale,
quali siepi campestri, piccole aree umide e formazioni boschive o di sistemi di
drenaggio urbano sostenibile, quali aiuole drenanti e rain garden, volti a inserire
al meglio le ciclopiste di progetto e a qualificare l’esperienza fruitiva delle
stesse;
q) l’illuminazione dei tracciati al fine di garantire la sicurezza e, ove possibile,
l’installazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali, di sistemi di videosorveglianza nonché la copertura wi-fi ad
accesso libero;
r) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del
traffico ciclistico, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della
bicicletta e in particolare, iniziative formative ed informative sull'uso di
protezioni del ciclista, quali abbigliamento e casco.
3. Nel quadro delle indicazioni del PRMTL, una quota non inferiore al 10 per cento
dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, anche con colonnine preposte alla
ricarica di biciclette con pedalata assistita elettricamente, deve essere riservata al
parcheggio di biciclette.
4. L’illuminazione delle ciclovie deve prevedere l’utilizzo prioritario di fonti
energetiche rinnovabili nonché metodologie per il risparmio energetico.
5. Al fine di acquisire le intese, i pareri, i nullaosta, le autorizzazioni e le
approvazioni per gli interventi di cui al comma 2, può essere convocata un’apposita
conferenza dei servizi, ai sensi della normativa vigente, alla quale partecipano gli enti
tenuti ad esprimersi sui progetti.
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Art. 8
(Soggetti attuatori)
1. La Città metropolitana di Roma capitale, le province, i comuni, le unioni di
comuni e le altre forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente in
materia di enti locali e gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, ferme
restando le competenze loro attribuite dalla normativa statale e regionale vigente,
adottano ogni iniziativa utile per promuovere e realizzare, anche con la collaborazione
di privati, gli interventi previsti dalla presente legge, ricorrendo ad adeguate forme di
concertazione e associative, compresi gli accordi di programma e gli strumenti della
programmazione negoziata di cui agli articoli 23bis e 23ter della legge regionale 6
agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo), come inseriti dall’articolo 5 della
legge regionale 10 agosto 2016, n. 12.
2. I soggetti privati possono, previe intese con gli enti pubblici competenti,
installare strutture attrezzate per l'integrazione del trasporto pubblico con l'uso della
bicicletta anche mediante la creazione di strutture adeguate e l’installazione di strumenti
ergonomici al fine di abbattere ogni barriera architettonica nonché promuovere
agevolazioni per i propri dipendenti.
Art. 9
(Disposizioni per i comuni)
1. I comuni o le forme associative e di cooperazione previste dalla normativa
vigente in materia di enti locali, nel cui territorio hanno sedi stazioni ferroviarie o
autostazioni di corrispondenza o stazioni metropolitane, prevedono, in prossimità delle
suddette infrastrutture, la realizzazione di ciclostazioni ovvero di adeguati impianti per
il deposito custodito di cicli e motocicli, con eventuale annesso servizio di noleggio
biciclette.
2. Per la realizzazione delle ciclostazioni di cui al comma 1, i comuni, le unioni dei
comuni e le altre forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente in
materia di enti locali, stipulano convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni
ferroviarie, metropolitane o automobilistiche.
3. I comuni o le forme associative e di cooperazione previste dalla normativa
vigente in materia di enti locali, che non gestiscono direttamente le ciclostazioni di cui
al comma 1, possono assegnare, mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione
delle stesse, in via prioritaria, alle associazioni che promuovono in modo specifico
l’utilizzo della bicicletta, a cooperative sociali o a ciclofficine.
4. I regolamenti edilizi prevedono norme per la realizzazione, negli edifici adibiti a
residenza e attività terziarie o produttive, di spazi comuni per la sosta ed il deposito di
biciclette attraverso l’installazione di appositi stalli o ancoraggi.
5. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli enti regionali è
consentito il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni, che devono essere attrezzati.
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Art. 10
(Manutenzione)
1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi attuati a seguito delle scelte definite
dal PRMC, così come dei percorsi e dei tracciati preesistenti, è a carico degli enti
proprietari nel cui territorio insiste il percorso, i quali possono avvalersi, previa
convenzione, delle associazioni presenti sul territorio nonché di altri soggetti privati
interessati. Gli accordi di programma che definiscono i tracciati che insistono sul
territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. A tal fine la Regione assicura la
concessione di contributi secondo un piano stabilito dalla Giunta regionale nella
deliberazione di cui all’articolo 12, comma 1.
2. La Giunta regionale nella deliberazione di cui all’articolo 12, comma 1 detta,
altresì, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la manutenzione, sia
ordinaria che straordinaria, dei tracciati agli enti che prevedono, nella loro
pianificazione territoriale, infrastrutture ciclabili, tenendo conto delle maggiori criticità
rappresentate dagli enti locali attraverso i report inviati ai sensi dell’articolo 6, comma
3.
Art. 11
(Target di mobilità)
1. In vista del conseguimento di un target di mobilità che stabilisca la quota
massima di spostamenti tramite traffico motorizzato privato, la Giunta regionale, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione fissa
gli obiettivi da raggiungere sul territorio regionale. Tali obiettivi sono validi nei comuni
capoluogo di provincia e nei comuni con più di 10.000 abitanti.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 non possono essere superiori, nei primi tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge, alle seguenti quote massime di spostamenti
tramite traffico motorizzato privato:
a) a un anno dall'entrata in vigore della presente legge: spostamenti individuali
motorizzati con mezzi privati inferiori al 47 per cento;
b) a due anni dall'entrata in vigore della presente legge: spostamenti individuali
motorizzati con mezzi privati inferiori al 45 per cento;
c) a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge: spostamenti individuali
motorizzati con mezzi privati inferiori al 40 per cento.
3. Ai fini del raggiungimento delle finalità del presente articolo, la Regione
provvede all'attivazione di incentivi e definisce un coordinato piano di investimenti
sulla mobilità sostenibile anche cofinanziati dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dall'Unione europea, concordati con i comuni di cui
al comma 1, per la riqualificazione ed il potenziamento dei nodi di interscambio, corsie
preferenziali, corridoi della mobilità per i mezzi pubblici, piste e percorsi ciclabili
protetti estesi a tutta l'area urbana ed extra urbana, parcheggi per le biciclette, car
sharing e bike sharing, anche attraverso finanziamenti privati, in una logica intermodale
e di mobilità sostenibile.
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Art. 12
(Criteri per la concessione dei contributi. Ulteriori agevolazioni)
1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta
regionale, con propria deliberazione, definisce:
a) un piano di riparto delle risorse di cui all’articolo 15;
b) le modalità e i criteri per la concessione dei contributi e degli incentivi
previsti dalla presente legge;
c) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione delle
risorse regionali nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero
delle somme erogate.
2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 costituiscono titolo di priorità
gli interventi che prevedono la connessione:
a) con il sistema della mobilità collettiva, quali stazioni, porti e aeroporti;
b) con le altre forme di mobilità collettiva, quali car pooling e car sharing;
c) con le reti ciclabili intercomunali;
d) con sedi universitarie, scuole, uffici e ospedali;
e) con musei, monumenti naturali e aree naturali protette;
f) con spiagge, aree pubbliche sportive attrezzate e luoghi di interesse
turistico-culturale.
3. I contributi regionali di cui al comma 1 sono subordinati alla compartecipazione
finanziaria dei soggetti attuatori previsti all’articolo 8 e possono essere revocati o
decurtati qualora l’infrastruttura ciclabile o ciclopedonale dovesse risultare stralciata, in
tutto o in parte, dall’intervento, in corso d’opera o a completamento della stessa.
4. Alle disposizioni del presente articolo non si applica il termine del 30 aprile di
cui all’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive
modifiche, relativo alle modalità e ai termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici
e provvidenze di legge.
5. La Regione promuove interventi di settore che prevedono il potenziamento della
rete ciclopedonale e l'aumento dell'uso della bicicletta, in collaborazione con la figura
del mobility manager istituita con deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre
2014, n. 844.
6. La Regione favorisce l'utilizzo della bicicletta per i propri dipendenti e per quelli
degli enti strumentali regionali, in collaborazione con la figura del mobility manager
istituita con deliberazione della Giunta regionale 844/2014.
7. La Regione incentiva le iniziative delle imprese volte ad incrementare l'utilizzo
della bicicletta per i propri dipendenti.
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Art. 13
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente
legge e ne valuta gli effetti conseguiti nel promuovere e sostenere la mobilità nuova e,
in particolare, quella ciclistica. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Comitato per il
monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche
regionali:
a) entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una relazione
che dà conto dello stato di attuazione della stessa;
b) entro tre anni dall’approvazione del piano regionale della mobilità ciclistica
e successivamente con cadenza triennale, una relazione sui seguenti aspetti:
1) il numero, la tipologia e la localizzazione degli interventi ammessi a
contributo e realizzati, in ambito urbano ed extraurbano, specificando, per
quelli subordinati alla compartecipazione, la percentuale di partecipazione
finanziaria della Regione;
2) lo stato di realizzazione della rete ciclabile regionale;
3) lo stato di attuazione dell’intermodalità tra la bicicletta e i mezzi di
trasporto pubblico locale nonché della connessione con le altre forme di
mobilità collettiva;
4) lo stato di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei tracciati e dei
percorsi realizzati e di quelli preesistenti, nonché delle piste ciclabili e degli
itinerari ciclopedonali;
5) i risultati ottenuti in termini di incremento dell’utilizzo della bicicletta nei
tragitti quotidiani e negli spostamenti urbani ed extraurbani, di riduzione
degli spostamenti tramite traffico motorizzato privato, nonché di aumento in
sicurezza dell’uso della bicicletta;
6) le criticità incontrate nell’attuazione della presente legge e le eventuali
misure adottate per farvi fronte.
Art. 14
(Abrogazione)
1. È abrogata la legge regionale 16 febbraio 1990, n. 13 (Interventi regionali per
favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico).
Art. 15
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione,
nell'ambito del programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione l0
"Trasporti e diritto alla mobilità”, di due appositi fondi, rispettivamente, di parte
corrente e in conto capitale:
a) “Fondo per favorire la mobilità nuova e la mobilità ciclistica -
Interventi di parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro
250.000,00 per ciascuna annualità 2018 e 2019, si provvede mediante la
corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 135,
lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità
regionale 2017), disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio
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regionale 2017-2019, nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente”;
b) “Fondo per favorire la mobilità nuova e la mobilità ciclistica -
Interventi in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro
800.000,00 per ciascuna annualità 2018 e 2019, si provvede mediante la
corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente
nell'ambito del bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale in
conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20
“Fondi e accantonamenti”.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge possono concorrere,
altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della
programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.
Art. 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Lazio.
Roma, lì 28 dicembre 2017
Il Presidente
Nicola Zingaretti
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